✔ L’agevolazione si calcola esclusivamente sul costo del personale dipendente impegnato nella formazione 4.0.
Dovranno essere conservati documenti contabili, amministrativi e le modalità organizzative.
✔ Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a conservare una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte. Nel caso in cui le attività di formazione siano commissionate a soggetti esterni all’impresa, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto formatore esterno. È utilizzabile esclusivamente in compensazione (D.Lgs. 241/97, art. 17) con mod. F24, presentato attraverso i canali telematici dell’AdE, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono sostenuti i costi subordinatamente all’avvenuta certificazione dei costi.
✔ Va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui le spese sono sostenute e nelle dichiarazioni successive fino alla conclusione del suo utilizzo.
✔ Non concorre a formare la base imponibile Ires/Irpef e Irap né rileva ai fini del pro rata di deducibilità degli interessi passivi (Tuir, art. 61) e di quello generale (Tuir, art. 109, c. 5). È concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dagli aiuti di Stato.